Art. 13.

      1. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

      «Art. 84. - 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le relative comunicazioni, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascun elenco circoscrizionale di coalizione o ciascun elenco non collegato ha diritto, i candidati compresi nell'elenco medesimo, secondo l'ordine di presentazione.
      2. Qualora un elenco abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia possibile attribuire tutti i seggi ad esso spettanti in quella medesima circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi all'elenco stesso nelle altre circoscrizioni in cui esso abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di

 

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tale operazione residuino ancora seggi da assegnare all'elenco, questi sono ad esso attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui lo stesso elenco abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.
      3. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi del comma 2 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.
      4. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture - uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.
      5. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le relative comunicazioni, proclama eletti, altresì, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista collegata o ciascuna singola lista ha diritto nell'ambito dei collegi uninominali della circoscrizione, i candidati della lista medesima che hanno ricevuto il maggior numero di voti di preferenza rapportato agli elettori del collegio. Procede poi ai sensi dei commi 3 e 4».